Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzatoTitolo V

Art. 17

Immobilizzazione e rifiuto dei veicoli

In vigore dal 29 nov 2014
Immobilizzazione e rifiuto dei veicoli § 1 Un'autorità competente, un'altra impresa di trasporto ferroviario o un gestore di infrastruttura non possono rifiutare o immobilizzare veicoli ferroviari per impedire che circolino su infrastrutture ferroviarie compatibili se sono rispettate le presenti Regole uniformi, le prescrizioni contenute nelle PTU, le eventuali condizioni speciali di ammissione definite dall'autorità di ammissione, nonché le prescrizioni di costruzione e di esercizio contenute nel RID. § 2 L'autorità competente può ispezionare e immobilizzare un veicolo qualora si presuma un mancato rispetto del paragrafo 1; tuttavia, l'esame volto ad acquisire la certezza deve essere eseguito il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro 24 ore. § 3 Se uno Stato parte non sospende o non ritira un certificato entro il termine previsto all' paragrafo 7 o all' paragrafo 4, altri Stati parti hanno il diritto di rifiutare o di immobilizzare i veicoli interessati.
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