Capo VI

Art. 31

Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca

In vigore dal 25 nov 2014
1. Il comma 3 dell' del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente: «3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto». 2. Il secondo periodo del comma 3 dell' e il secondo periodo del comma 2 dell' del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
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