Art. 33
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
In vigore dal 25 nov 2014
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto stabilito dall', dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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