Capo VII

Art. 33

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 25 nov 2014
1. Fatto salvo quanto stabilito dall', dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161#art-33

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