Art. 6

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

In vigore dal 25 nov 2014
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui all', il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceve le segnalazioni dei consumatori, delle micro-imprese di cui all', comma 1, lettera d-bis), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni dei consumatori; fornisce loro assistenza anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio; ove appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere il rispetto delle normative europee e nazionali relative al predetto divieto di discriminazioni, avvalendosi anche della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia un documentato rapporto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può intervenire applicando i poteri di cui all' del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni. Con proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti. Con il medesimo regolamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina i propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l'Italia»; b) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40» sono inserite le seguenti: «, le procedure di notifica di cui all'». Note all': Il testo dell' del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O., come modificato dalla presente legge così recita: ". Assistenza ai destinatari 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinchè siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attività di servizi che ne facciano richiesta: a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori; b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario; c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. 2. Per le imprese destinatarie di attività di servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura. 1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui all', il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceve le segnalazioni dei consuma tori, delle micro-imprese di cui all', comma 1, lettera d-bis), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni dei consumatori; fornisce loro assistenza anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servi zio; ove appropriato, d'ufficio o su segnala zione, contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere il rispetto delle normative europee e nazionali relative al predetto di vieto di discriminazioni, avvalendosi anche della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia un documentato rapporto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può intervenire applicando i poteri di cui all' del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni. Con proprio regola mento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti. Con il medesimo regolamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina i propri rapporti con il Centro europeo dei consuma tori per l'Italia.". Il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dalla presente legge così recita: "Art. 36. Cooperazione tra autorità nazionali competenti 1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all', lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information. 2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, le procedure di notifica di cui all' nonchè il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali e comunitarie. 3. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all', lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attività del sistema IMI, in particolare: a) convalida la registrazione delle autorità competenti nazionali nel sistema; b) supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti; c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri; d) assiste le autorità competenti nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi; e) assiste le autorità competenti per garantire la mutua assistenza; f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41; 4. Le modalità procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati. 5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorità competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale. 6. Le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare. 8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari".
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LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 (Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.) — Testo vigente | Portale Normativo