Art. 2
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
In vigore dal 25 nov 2014
Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.
1. All' del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."».
Note all':
Il testo dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla presente legge così recita:
". Ragione sociale.
1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."
2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purchè non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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