Art. 13

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67

In vigore dal 17 mag 2014
Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.
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LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 (Art. 13 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.) — Testo vigente | Portale Normativo