Art. 10
LEGGE 28 aprile 2014, n. 67
In vigore dal 17 mag 2014
Disposizioni in materia di dibattimento
1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».
2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.
Note all':
- Si riporta il testo dell'articolo 490 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 490. (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 490 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 513. (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice, se l'imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 520 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 520. (Nuove contestazioni all'imputato assente).
- 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 548 del codice di procedura penale, così come modificato dalla presente legge:
"Art. 548. (Deposito della sentenza). - 1. - 2. (Omissis).
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-04-28;67#art-10