Art. 16

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67

In vigore dal 17 mag 2014
Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
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