Art. 29

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

In vigore dal 1 gen 2023
Compiti e prerogative del consiglio 1. Il consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell', comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all', comma 1, lettera s); f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall', comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'; g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale; h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo; (22) p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purchè abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell' della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti. 2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. 3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonchè per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio. 5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. 6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo elenca in modo dettagliato le attribuzioni del consiglio dell'ordine degli avvocati. Tra queste rientrano la tenuta di albi e registri, la gestione e la vigilanza sul tirocinio dei praticanti e sulla formazione continua degli iscritti. Il consiglio si occupa inoltre di controllare la condotta professionale segnalando le violazioni deontologiche, di rilasciare pareri sui compensi e di favorire la conciliazione delle controversie tra colleghi o con i clienti. Infine, può costituire scuole forensi, camere arbitrali, fondazioni e unioni regionali o interregionali tra ordini.

Perché esiste questa norma

La norma definisce le funzioni, i poteri di vigilanza e i compiti organizzativi attribuiti al consiglio dell'ordine per regolare e tutelare l'esercizio della professione forense a livello locale.

A chi si applica

Si applica ai consigli dell'ordine degli avvocati, agli avvocati iscritti e ai praticanti che svolgono il tirocinio forense.

Esempio pratico

Un cliente contesta la parcella richiesta dal proprio avvocato e si rivolge al consiglio dell'ordine per trovare un accordo amichevole. Il consiglio interviene per comporre la lite e verbalizza l'accordo raggiunto sui compensi, consentendone il deposito in tribunale come titolo esecutivo.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il consiglio di trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi a ogni violazione deontologica rilevata; obbligo di formazione continua in capo agli iscritti.

Domande frequenti

Cosa fa il consiglio dell'ordine se viene a conoscenza di una violazione deontologica?Il consiglio vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere gli atti relativi alla violazione al consiglio distrettuale di disciplina.
Quali compiti svolge il consiglio riguardo al tirocinio dei praticanti?Sovraintende al corretto svolgimento del tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, organizza scuole forensi e rilascia il certificato di compiuta pratica.
Il consiglio dell'ordine può intervenire nelle liti tra avvocato e cliente sui compensi?Sì, interviene su richiesta anche di una sola parte per comporre la contestazione e il verbale dell'accordo raggiunto ha valore di titolo esecutivo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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