Art. 29
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;247#art-29
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247#art-29
L'articolo elenca in modo dettagliato le attribuzioni del consiglio dell'ordine degli avvocati. Tra queste rientrano la tenuta di albi e registri, la gestione e la vigilanza sul tirocinio dei praticanti e sulla formazione continua degli iscritti. Il consiglio si occupa inoltre di controllare la condotta professionale segnalando le violazioni deontologiche, di rilasciare pareri sui compensi e di favorire la conciliazione delle controversie tra colleghi o con i clienti. Infine, può costituire scuole forensi, camere arbitrali, fondazioni e unioni regionali o interregionali tra ordini.
La norma definisce le funzioni, i poteri di vigilanza e i compiti organizzativi attribuiti al consiglio dell'ordine per regolare e tutelare l'esercizio della professione forense a livello locale.
Si applica ai consigli dell'ordine degli avvocati, agli avvocati iscritti e ai praticanti che svolgono il tirocinio forense.
Un cliente contesta la parcella richiesta dal proprio avvocato e si rivolge al consiglio dell'ordine per trovare un accordo amichevole. Il consiglio interviene per comporre la lite e verbalizza l'accordo raggiunto sui compensi, consentendone il deposito in tribunale come titolo esecutivo.
Obbligo per il consiglio di trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi a ogni violazione deontologica rilevata; obbligo di formazione continua in capo agli iscritti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.