Art. 24

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

In vigore dal 2 feb 2013
L'ordine forense 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense. 2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF. 3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonchè con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247#art-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo