Capo IX
Art. 57
Norme transitorie
In vigore dal 19 gen 2013
1. Le disposizioni di cui all', comma 3, e all', comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-24;234#art-57