Capo IX

Art. 60

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 19 gen 2013
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234#art-60

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