Art. 46
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234
In vigore dal 1 gen 2026
Divieto di
erogazione
di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. (6) (10)
2. Le amministrazioni
che erogano
aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'. (6)
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere
ed erogare
aiuti.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115. (7)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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