Art. 46

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

In vigore dal 1 gen 2026
Divieto di erogazione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati 1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. (6) (10) 2. Le amministrazioni che erogano aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'. (6) 3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere ed erogare aiuti. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115. (7)
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 (Art. 46 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.) — Testo vigente | Portale Normativo