Trattato›Capo 8
Art. 47
Ratifica, approvazione o accettazione
In vigore dal 29 lug 2012
Ratifica, approvazione o accettazione
1. Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
Storico versioni
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