TrattatoCapo 8

Art. 44

Adesione

In vigore dal 29 lug 2012
Adesione Il presente trattato è aperto all'adesione di altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell', previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro dell'Unione europea successivamente all'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione che sussume l'abrogazione della deroga all'adesione all'euro come previsto dall'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonché le modifiche da apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dell'adesione. Una volta approvata la domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori, l'adesione di nuovi membri del MES è effettiva a seguito dell'avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne dà notifica agli altri membri del MES.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-44

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Adesione (Art. 44 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo