Trattato›Capo 7
Art. 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF
In vigore dal 29 lug 2012
Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell'adeguata capacità dell'ammontare massimo di cui all'. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacità d'impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-39