TrattatoCapo 7

Art. 39

Attinenza con i finanziamenti del FESF

In vigore dal 29 lug 2012
Attinenza con i finanziamenti del FESF Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell'adeguata capacità dell'ammontare massimo di cui all'. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacità d'impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo