Art. 47 · Ratifica, approvazione o accettazione
TrattatoCapo 8

Art. 47

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Ratifica, approvazione o accettazione

In vigore dal 29 lug 2012
Ratifica, approvazione o accettazione 1. Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario. 2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-47