Convenzione

Art. 4

Responsabilità

In vigore dal 28 lug 2012
- Responsabilità 1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che siano sussistenti le seguenti condizioni perché il danno possa essere indennizzato: i il convenuto ha commesso o autorizzato l'atto di corruzione, o ha omesso di prendere provvedimenti ragionevoli per prevenire l'atto di corruzione; ii il richiedente ha subito un danno; iii esiste un legame di casualità fra l'atto di corruzione ed il danno. 2. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che, se più convenuti sono responsabili dei danni derivanti dallo stesso atto di corruzione, essi se ne addossano in solido la responsabilità.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-4

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