Convenzione
Art. 2
Definizione di corruzione
In vigore dal 28 lug 2012
- Definizione di corruzione
Ai fini della presente Convenzione, per «corruzione» s'intende il fatto di sollecitare, offrire, dare o accettare, direttamente o indirettamente, una provvigione illecita o altro indebito vantaggio, ovvero promettere tale indebito vantaggio, in modo tale da pregiudicare il normale esercizio di una funzione o il comportamento regolamentare di colui che beneficia della provvigione illecita o dell'indebito vantaggio o della promessa di tale vantaggio indebito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-2