Convenzione
Art. 3
Indennizzo dei danni
In vigore dal 28 lug 2012
- Indennizzo dei danni
1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione dispongano di un mezzo di ricorso per ottenere la riparazione integrale di tale pregiudizio.
2. Tale riparazione può includere i danni patrimoniali già subiti, il mancato guadagno ed i danni extra-patrimoniali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-3