Accordo›Titolo II
Art. 16
Ambiente
In vigore dal 17 feb 2012
Ambiente
1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell'aviazione internazionale.
2. Le parti contraenti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e l'economia e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come una limitazione della facoltà delle autorità competenti di una parte contraente di adottare tutte le misure, nell'ambito della propria giurisdizione sovrana, adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema dell'impatto ambientale del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano pienamente coerenti con i loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale e siano applicate senza distinzione di nazionalità.
4. Le parti contraenti assicurano che la loro legislazione preveda gli standard minimi di cui all'allegato III, parte D, del presente accordo.
Storico versioni
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