AccordoTitolo II

Art. 17

Protezione dei consumatori

In vigore dal 17 feb 2012
Protezione dei consumatori Le parti contraenti assicurano che la loro legislazione preveda gli standard minimi per il trasporto aereo di cui all'allegato III, parte E, del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2012-02-02;8#art-a-17

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Protezione dei consumatori (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo