AccordoTitolo I

Art. 11

Fissazione dei prezzi

In vigore dal 17 feb 2012
Fissazione dei prezzi 1. Le parti contraenti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza. 2. Le parti contraenti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. 3. Le autorità competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole e discriminatorio dei prezzi.
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Fissazione dei prezzi (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo