Accordo›Titolo I
Art. 11
Fissazione dei prezzi
In vigore dal 17 feb 2012
Fissazione dei prezzi
1. Le parti contraenti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza.
2. Le parti contraenti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
3. Le autorità competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole e discriminatorio dei prezzi.
Storico versioni
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