Accordo

Art. 7

In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti incoraggeranno la scambio di informazioni su vari argomenti di interesse per entrambi i paesi, attraverso le visite di personalità del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo