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Art. 8

In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti incoraggeranno lo scambio di visite da parte di specialisti in tutti i campi dell'istruzione allo scopo di conoscere i progressi ed i risultati raggiunti in entrambi i paesi nel campo dell'istruzione.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-8

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