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Art. 7
7 / 30In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le Parti incoraggeranno la scambio di informazioni su vari argomenti di interesse per entrambi i paesi, attraverso le visite di personalità del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-7