Accordo

Art. 7

In vigore dal 8 lug 2011
Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;99#art-a-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. — Testo vigente | Portale Normativo