Accordo
Art. 7
In vigore dal 8 lug 2011
Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-06-14;99#art-a-7