Accordo
Art. 2
In vigore dal 8 lug 2011
Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-06-14;99#art-a-2