Accordo

Art. 10

In vigore dal 8 lug 2011
Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-06-14;99#art-a-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo