Accordo
Art. 15
In vigore dal 8 lug 2011
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:
a) scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
b) organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
c) ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
d) scambi di documentazione scientifica e tecnica;
e) partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica.
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-06-14;99#art-a-15