Accordo

Art. 17

In vigore dal 8 lug 2011
Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;99#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. — Testo vigente | Portale Normativo