Accordo

Art. 21

In vigore dal 8 lug 2011
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 2 maggio 2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. p. Il Governo della Repubblica Italiana p. Il Governo della Repubblica di Panama
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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. — Testo vigente | Portale Normativo