Art. 3

Copertura finanziaria.

In vigore dal 25 feb 2011
1. All'onere derivante dalla, presente legge, pari a euro 16.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Copertura finanziaria. (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo