Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 25 feb 2011
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, sulle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione. FATTA a Roma il 3.7.2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, moldava e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI MOLDOVA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;8#art-c-31

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DENUNCIA (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo