Art. 49

Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS

In vigore dal 24 nov 2010
1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all' del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte. 2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».
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urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183#art-49

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