Art. 47

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

In vigore dal 24 nov 2010
(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010. 2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2010. Note all': - La legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258. - Il testo del comma 361 dell' della citata legge n. 244 del 2007, è il seguente: «361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.».
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LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (Art. 47 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo