Art. 3

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

In vigore dal 24 nov 2010
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) 1. All' della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità: a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente; c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) un componente designato dal CONI; e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità; f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante". 2. Il comma 2 dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo