Protocollo 7

Art. 17

Termini

In vigore dal 12 set 2010
Termini 1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono. 2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti. 3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-17-3

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