Protocollo 7›Sez. III
Art. 14
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
In vigore dal 12 set 2010
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.
Storico versioni
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