Protocollo 7Sez. III

Art. 14

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

In vigore dal 12 set 2010
Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza. 2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-14-4

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Lodi e decisioni del collegio arbitrale (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo