Accordo
Art. 64
In vigore dal 12 set 2010
1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-64