Accordo

Art. 64

In vigore dal 12 set 2010
1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-64

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Art. 64 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. — Testo vigente | Portale Normativo