Art. 12
Coordinamenti interforze provinciali
In vigore dal 7 set 2010
1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patri-
moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;136#art-12