Art. 10

Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

In vigore dal 7 set 2010
1. Dopo l'articolo 353 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136#art-10

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