Art. 11
Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice
In vigore dal 7 set 2010
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall', comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato , commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;136#art-11