AccordoTitolo VI

Art. 84

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

In vigore dal 26 giu 2010
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali: a) il traffico e la tratta di esseri umani; b) le attività economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi; c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti; d) la frode fiscale; e) la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) il contrabbando; g) il traffico illecito di armi; h) la falsificazione di documenti; i) il traffico illecito di automobili; j) la cibercriminalità. Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione (Art. 84 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo