Accordo›Titolo VI
Art. 84
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
In vigore dal 26 giu 2010
Lotta alla criminalità organizzata e
alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività
criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a) il traffico e la tratta di esseri umani;
b) le attività economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti
illegali, contraffatti o usurpativi;
c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in
relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d) la frode fiscale;
e) la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze
psicotrope;
f) il contrabbando;
g) il traffico illecito di armi;
h) la falsificazione di documenti;
i) il traffico illecito di automobili;
j) la cibercriminalità.
Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a
livello internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-84