Accordo›Titolo VI
Art. 81
Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione
In vigore dal 26 giu 2010
Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione
1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro
l'accesso alle strutture amministrative necessarie.
Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro
dell'accordo sulla riammissione.
2. La Bosnia-Erzegovina è disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente
articolo.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare
l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-81