Protocollo VI

Art. 4

Sicurezza aerea

In vigore dal 23 giu 2010
Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Repubblica di Serbia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall' dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Repubblica di Serbia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
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