Protocollo VI
Art. 5
Protezione della navigazione aerea
In vigore dal 23 giu 2010
Protezione della navigazione aerea
1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della sicurezza aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente della Repubblica di Serbia.
2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Storico versioni
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