Protocollo IX
Art. 7
Protezione della navigazione aerea
In vigore dal 23 giu 2010
Protezione della navigazione aerea
1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente dell'UNMIK.
2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'UNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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