Protocollo IX
Art. 3
Condizioni relative al periodo di transizione
In vigore dal 23 giu 2010
Condizioni relative al periodo di transizione
1) Entro la fine del primo periodo transitorio, l'UNMIK
i) fatto salvo il suo status speciale di diritto internazionale, dà attuazione ai codici JAR promulgati dalle autorità aeronautiche comuni e si adopera per applicare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea citata all'allegato I;
ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I;
iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I;
iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione, istituisce o designa un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo;
v) applica effettivamente la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);
vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell', paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III.
2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'UNMLK applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-3-5