Accordo
Art. XVII
EMENDAMENTI
In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO XVII
EMENDAMENTI
Il presente Accordo e/o i suoi Allegati possono essere emendati con il consenso reciproco delle Parti, ed entreranno in vigore alle condizioni enunciate all'Articolo XVI del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-a-xvii